COORDINAMENTO
PIEMONTESE UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’
STATUTO
(Statuto modificato nell’Assemblea dei soci
a Chivasso del 17 giugno 2019)
Articolo
1 – (Denominazione e Sede)
E’ costituita ai sensi degli artt. 76 e 87 della
Costituzione e del D.Lgs. N. 117 del 3 Luglio 2017
e s.m.i. “Codice del Terzo Settore” -
d’ora in avanti ‘Codice’ –
l’Associazione di Promozione Sociale , per il
coordinamento delle Università della Terza
Età del Piemonte siglata “COORDINAMENTO
PIEMONTESE UNI3” A.P.S. con Sede in Pinerolo.
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione utilizzerà nella denominazione
sociale la locuzione “Ente del Terzo Settore”
o l’acronimo “ETS” all’atto
dell’iscrizione del Registro Unico Nazional
e del Terzo Settore (RUNTS)
Articolo 2 – (Finalità)
Il “COORDINAMENTO PIEMONTESE UNI3 - APS”
è apartitico, aconfessionale, a struttura democratica,
senza scopo di lucro ed ha finalità solidaristiche
e di utilità sociale ed opera anche mediante
forme di collaborazione con lo Stato, la Regione e
gli Enti Locali, per:
- favorire la collaborazione, supportando e coordinando
le iniziative degli aderenti
- promuovere azioni comuni presso i pubblici poteri
per il riconoscimento, lo sviluppo, il finanziamento
ed il sostegno degli aderenti
- promuovere studi, ricerche ed iniziative in campo
sociale e culturale
- fornire supporto informativo e d’immagine
agli aderenti.
Le attività sono svolte in favore dei propri
associati o di terzi avvalendosi in modo prevalente
del volontariato dei propri associati.
L’attività del volontario non può
essere retribuita in alcun modo. Possono essere rimborsate
dall’APS, anche a fronte di una auto-certificazione,
soltanto le spese preventivamente autorizzate.
ART.
3 – (Soci - Ammissione ed esclusione)
Ai sensi dell’art. 35 del ‘Codice’
il numero dei soci è illimitato.
L’adesione all’APS è a tempo indeterminato
ed è esclusa la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa.
Possono essere ammesse tutte le “Università
della Terza Età o Popolari del Piemonte”
comunque denominate operanti come Associazione o come
servizio socio –culturale degli Enti Locali,
oltre a quelle siglanti l’Atto Costitutivo.
Sia l’ammissione che l’esclusione motivata
sono a discrezione del Consiglio Direttivo, con ratifica
dell’Assemblea; solo in caso di esclusione le
motivazioni saranno portate a conoscenza del delegato
interessato. L’adesione è accettata nel
momento in cui si è autorizzati a versare la
quota associativa che non è rimborsabile. Il
mancato versamento della quota associativa richiesta
comporta l’automatica decadenza da associato.
ART.
4 – (Organi sociali)
Gli Organi dell’Associazione hanno struttura
democratica e sono:
- Assemblea dei delegati (un voto per ogni Associazione
o Ente associato)
- Presidente (rimane in carica tre anni ed è
ricandidabile)
- Consiglio Direttivo (comprensivo di Vice-presidente
e Segretario/Tesoriere) composto anche da altri delegati
cooptati dal Presidente. Decade con il Presidente.
Tutte le cariche sociali non saranno retribuite. Il
Presidente potrà autorizzare il rimborso di
spese sostenute e documentate.
ART.
5 – (Assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano
dell’Associazione ed è composta da tutti
i delegati degli aderenti in regola con il versamento
della quota associativa. E’ convocata ogni anno
entro tre mesi per l’approvazione del Rendiconto
o quando lorichieda il Presidente o almeno un decimo
degli aderenti. La convocazione dovrà contenere
l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora
dell’appuntamento ed essere spedita per e-mail
almeno 20 giorni prima del giorno di riunione. L’Assemblea
è valida in prima convocazione con la presenza
della metà più uno dei soci (deleghe
comprese) e in seconda convocazione, che deve essere
indicata almeno il giorno seguente, qualsiasi sia
il numero degli intervenuti. L’ordine del giorno
dovrà sempre prevedere “Relazione delle
attività svolte ed incorso”. Le deliberazioni
dell’Assemblea saranno prese a maggioranza dei
votanti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea
verranno immediatamente verbalizzate. Il verbale verrà
letto ed approvato prima della fine della riunione
e verrà trasmesso tramite e-mail a tutti gli
aderenti. Ogni socio presente può essere latore
di un massimo di tre deleghe.
Art.
6 – (Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione
ed è l’unico responsabile della situazione
patrimoniale che presenterà in sede di assemblea
l’ultimo sabato di settembre di ogni anno. Si
attiva per raggiungere gli scopi dell’Associazione
anche sfruttando le particolari competenze acquisite
dai membri del Consiglio Direttivo in carica o cooptando
nello stesso Consiglio altri delegati che ritenga
necessari. E’ eletto dal Direttivo
Art.
7 – (Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo
di tre sino a un massimo di nove consiglieri eletti
tra i soci che rimangono in carica tre anni e sono
rieleggibili;
L’Assemblea, che procede alla elezione, determina
preliminarmente il numero di consiglieri in seno all’eligendo
Consiglio direttivo;
Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a
maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice
Presidente, il Tesoriere e Segretario;
Il Segretario redige i verbali dell’Associazione
e li trasmette agli aderenti; il Tesoriere tiene tutti
i registri contabili e le relative pezze d’appoggio,
redige il Rendiconto annuale (chiusura al 31 dicembre)
che farà revisionare ed approvare preliminarmente
al Consiglio Direttivo, cura la riscossione delle
entrate ed il pagamento delle spese dell’APS,
ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione
o una diminuzione del patrimonio dell’APS; cura
la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che
specificatamente riguardano il servizio affidatogli
dal Consiglio direttivo;
Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri
del Consiglio direttivo, l’Assemblea provvede
tramite elezione al rinnovo dell’intero organo;
Il Consiglio direttivo è responsabile verso
l’Assemblea della gestione operativa, attua
i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è
investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell’APS, fatti salvi
quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all’Assemblea.
In particolare esso svolge le seguenti attività:
• attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
• redige e presenta all’Assemblea il bilancio
e la relazione di missione ai sensi dell’art.
13 del Codice;
• delibera sulle domande di nuove adesioni;
• sottopone all’Assemblea le proposte
di esclusione dei soci;
• sottopone all’approvazione dell’Assemblea
le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali
contributi straordinari;
• propone l’esercizio e l’individuazione
di eventuali attività diverse ai sensi dell’art.
4 comma 2 del presente Statuto;
• ha facoltà di costituire Comitati,
a cui partecipano gli associati o esperti anche non
soci, per la definizione e la realizzazione concreta
di specifici programmi e progetti;
• delibera l’adesione ad Enti od Associazioni
per rappresentanza o per adesione a specifici progetti.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente
o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in
assenza di quest’ultimo, da un membro eletto
allo scopo dal Consiglio direttivo;
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente
almeno ogni sessanta giorni, salvo il periodo delle
ferie e tutte le volte nelle quali vi sia materia
su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda
da almeno metà dei componenti;
La convocazione è inoltrata per iscritto, anche
in forma elettronica/telematica, con sette giorni
di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno,
il luogo, la data e l’orario della seduta. In
difetto di convocazione formale o di mancato rispetto
dei termini di preavviso sono ugualmente valide le
riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio
direttivo;
I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti
a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso
e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati
agli atti;
Per la validità delle deliberazioni occorre
la presenza effettiva della maggioranza dei membri
del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide
con il voto della maggioranza dei presenti; in caso
di parità di voti, prevale il parere espresso
dal Presidente.
ART.
8 – (Risorse economiche)
I mezzi finanziari ed il patrimonio sono costituiti
da:
- quote associative ed eventuali contributi straordinari
degli aderenti
- contributi di organismi internazionali, dello Stato,
di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati
alla realizzazione di obbiettivi conformi agli scopi
dell’Associazione
- finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e altri
finanziamenti europei per progetti finalizzati agli
scopi dell’APS
- erogazioni liberali di associati e di terzi
- entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati
- eredità, donazioni e legati con beneficio
di inventario
- proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi
agli associati ed a terzi
- da ogni altra entrata permessa dalla legge ed accettata
dall’Associazione.
Le quote associative ed i contributi straordinari
vengono stabiliti dall’Assemblea che ne approva
l’ammontare. Le sovvenzioni e gli aiuti finanziari
non devono pregiudicare l’autonomia e l’indipendenza
dell’Associazione. Gli avanzi di gestione dell’esercizio
trascorso dovranno essere destinati nell’esercizio
successivo secondo le indicazioni dell’Assemblea.
ART. 9 – (Scioglimento e devoluzione
del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione
sarà deciso dall’Assemblea con voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati che dovranno
anche decidere le modalità di liquidazione
del patrimonio sociale e la sua devoluzione. Il liquidatore
sarà il Presidente in carica ancorchè
in regime di prorogatio.
ART.
10 – (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è previsto dal
presente Statuto si applicano le disposizioni del
Codice Civile e del ‘Codice del Terzo Settore’
che riguardano le Associazioni riconosciute e le leggi
vigenti in materia.
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